La Repubblica di San Marino da attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma secondo, dell’accordo sottoscritto il 7 dicembre 2004 con la Comunità Europea e ratificato dal consiglio Grande e Generale il 22 marzo 2005.
San Marino mantiene il Segreto Bancario impegnandosi ad introdurre nel proprio ordinamento misure equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2003/48/ce del Consiglio Ecofin del 3 giugno 2003 riguardante i 25 paesi aderenti all’Unione Europea (UE). Accordi analoghi sono stati sottoscritti dall’UE con Svizzera, Andorra, Lichtenstein e Monaco.
Come contropartita al Segreto Bancario la direttiva ha introdotto un periodo transitorio durante il quale la Repubblica di San Marino si impegna a garantire un’imposizione minima effettiva del 15% dall’1/7/2005 all’1/7/2008, del 20% per i tre anni seguenti e del 35% per i successivi, al pari di Svizzera, Andorra, Lichtenstein, Monaco, Belgio, Lussemburgo e Austria.
La ritenuta è applicata dall’agente pagatore sammarinese (banca, finanziaria, ecc.) sugli interessi corrisposti alle persone fisiche residenti in un paese dellUE. Dalla ritenuta vanno sottratte le aliquote applicate ai sensi delle leggi sammarinesi.
