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Istituzioni

La Repubblica di San Marino non possiede una propria carta costituzionale. La base dei riferimenti normativi è quindi riconosciuta negli statuti, nelle leggi, nel diritto comune e nella consuetudine.

Nel 1974 viene creata la “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese”, con lo scopo di definire funzioni e competenze degli organi costituzionali. La Dichiarazione ratifica formalmente le posizioni della Repubblica in relazione all’inviolabilità dei diritti della persona, al riconoscimento delle libertà civili e politiche, all’esercizio del suffragio universale segreto e diretto e all’uguaglianza di fronte alle leggi. Nel 2002 la Dichiarazione ha subito il suo primo processo di revisione e aggiornamento.

I principali organi istituzionali della Repubblica sono:

I Capitani Reggenti

Sono i Capi dello Stato e vengono eletti con cadenza semestrale (ogni 1° aprile e 1° ottobre) dal Consiglio Grande e Generale.

Il Consiglio Grande e Generale

Il Consiglio Grande e Generale è l’organo rappresentativo del corpo elettorale, delegato alla funzione legislativa. Composto di 60 membri eletti ogni 5 anni a suffragio universale, costituisce l’organo parlamentare sammarinese.

Il Congresso di Stato

Il Congresso di Stato è l’organo pubblico che svolge funzioni di Governo ed è politicamente responsabile davanti al Consiglio Grande e Generale al quale rende conto, sia collegialmente che individualmente, in base a legge costituzionale. Il Congresso di Stato è composto da Segretari di Stato deputati a particolari settori della Pubblica Amministrazione (affari esteri, affari interni, sanità,…), nominati fra i consiglieri membri dei partiti di governo. Le attribuzioni vengono decise in forma collegiale al momento dell’insediamento di un nuovo Congresso di Stato.

Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

Introdotto con legge del febbraio 2002 nell’ordinamento sammarinese, il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme ha funzioni di controllo in relazione ai principi fondamentali dell’ordinamento, alle leggi, agli atti e alle norme, anche consuetudinarie, con forza di legge.