LEGGE SULLE IMPRESE E SUI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI
(Legge n. 165 del 17 novembre 2005)
TITOLO VII - SEGRETO BANCARIO
Art. 36 - (Obbligo del segreto bancario)
1. Per “segreto bancario” s’intende il divieto dei soggetti autorizzati di rivelare a terzi i dati e le notizie acquisite nell’esercizio delle attività riservate di cui all’Allegato 1.
2. Il segreto bancario vincola gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, gli attuari, i dipendenti di qualsiasi ordine e grado, ivi compresi coloro che svolgono tirocini o periodi di formazione professionale, i consulenti esterni, i procuratori, i liquidatori, i commissari di soggetti autorizzati.
3. L’obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche i promotori finanziari di cui all’articolo 25, nonché gli agenti e gli intermediari di cui all’articolo 27.
4. L’obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche le persone fisiche ovvero gli amministratori, i dipendenti, i sindaci e i revisori contabili delle società cui i soggetti autorizzati hanno esternalizzato funzioni.
5. Il segreto bancario non potrà essere opposto:
a) all’autorità giudiziaria penale. In tali casi gli atti del procedimento giudiziario, nella fase istruttoria, saranno mantenuti rigorosamente riservati.
b) all’autorità di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di contrasto del terrorismo e del riciclaggio del denaro di provenienza illecita.
6. Non si ha violazione del segreto bancario quando:
a) l’interessato rilascia, con apposita dichiarazione scritta, il proprio consenso alla comunicazione dei dati a un determinato destinatario per un fine prestabilito;
b) i dati e le notizie provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
c) la comunicazione a terzi è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche ed espresse richieste dell’interessato;
d) la comunicazione a terzi è conseguenza diretta e necessaria alla risoluzione contrattuale per inadempimento dell’interessato o all’escussione di garanzie ricevute;
e) il soggetto tenuto al segreto bancario è convenuto in giudizio civile o denunciato in giudizio penale, nei limiti in cui la comunicazione dei dati e delle notizie coperte da segreto bancario è utile alla difesa processuale;
f) la comunicazione è rivolta a soggetti svolgenti l’attività di cui alla lettera H dell’Allegato 1, autorizzati ai sensi della presente legge, e abbia ad oggetto le informazioni strettamente necessarie per svolgere una corretta valutazione dei rischi e per poter adempiere alle obbligazioni assunte nell’esercizio della suddetta attività riservata;
g) la comunicazione è finalizzata alla prestazione dei servizi di cui all’articolo 50 e all’articolo 51 ed avvenga nel rispetto di quanto ivi stabilito.
7. In caso di decesso dell’interessato ovvero di apertura di procedura concorsuale o d’interdizione o d’inabilitazione a suo carico, rispettivamente l’erede, il procuratore del concorso, il tutore e il curatore, così come coloro che venissero incaricati di redigere l’inventario dei beni dell’interdicendo o inabilitando, possono ottenere comunicazione dei dati e delle notizie coperte dal segreto bancario, relativamente al periodo anteriore alla morte o al provvedimento giudiziale di
nomina, solo previa autorizzazione del Commissario della Legge; in mancanza di tale autorizzazione hanno diritto di ricevere comunicazione unicamente dei dati e delle notizie riferibili alla data del decesso o del provvedimento giudiziale di nomina e al periodo successivo.
8. L’obbligo di mantenere il segreto bancario continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, della carica, della funzione o dell’esercizio della professione.
9. L’autorità di vigilanza vigila sul rigoroso rispetto del segreto bancario.
ALLEGATO 1 - ATTIVITÀ RISERVATE
A) Attività bancaria.
Per attività bancaria si intende la raccolta del risparmio presso il pubblico e l’esercizio del credito.
B) Attività di concessione di finanziamenti.
Per attività di concessione di finanziamenti si intende l’erogazione di prestiti sotto qualsiasi forma, fra le quali anche la locazione finanziaria, il credito al consumo, il rilascio di garanzie e impegni di firma.
C) Attività fiduciaria.
Per attività fiduciaria si intende l’intestazione di beni di terzi in esecuzione di mandato senza rappresentanza.
D) Servizi di investimento.
Per servizi di investimento si intendono le attività, aventi a oggetto uno o più strumenti finanziari, di cui alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6.
D1) Ricezione e trasmissione di ordini aventi a oggetto strumenti finanziari.
D2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti aventi a oggetto strumenti finanziari
D3) Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari.
D4) Gestione di portafogli di strumenti finanziari.
D5) Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile di strumenti finanziari.
D6) Collocamento senza impegno irrevocabile di strumenti finanziari.
E) Servizi di investimento collettivo
Per servizi di investimento collettivo si intendono le attività di:
a) promozione, istituzione e organizzazione di organismi di investimento collettivo e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
b) la gestione del patrimonio di organismi di investimento collettivo di propria o di altrui istituzione, mediante l’investimento avente a oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili.
F) Servizi di investimento collettivo non tradizionali
Per servizi di investimento collettivo non tradizionali si intendono le attività di promozione, istituzione, organizzazione e gestione, di cui alla lettera E), svolte limitatamente a organismi di investimento collettivo riservate a clienti professionali o che utilizzano tecniche di gestione non tradizionali.
G) Attività assicurativa.
Per attività assicurativa si intende l’esercizio delle attività di assicurazione sulla vita o dell’assicurazione contro i danni. Per assicurazione sulla vita si intendono le assicurazioni e le operazioni come risultano dalla classificazione per ramo stabilita con provvedimento dell’autorità di vigilanza. Per assicurazione contro i danni si intendono le assicurazioni come risultano dalla classificazione per ramo stabilita dall’autorità di vigilanza.
H) Attività di riassicurazione.
Per attività di riassicurazione si intendono le attività di assunzione di rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione.
I) Servizi di pagamento.
Per servizi di pagamento si intendono le attività di:
a) incasso e trasferimento di fondi;
b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
c) compensazione di debiti e crediti;
d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento.
J) Servizi di emissione di moneta elettronica.
Per servizi di emissione di moneta elettronica si intende il servizio di emissione di un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia:
a) memorizzato su un dispositivo elettronico;
b) emesso previa ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso;
c) accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente.
K) Attività di intermediazioni in cambi.
Per intermediazione in cambi si intende l'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente a oggetto valuta.
L) Attività di assunzione di partecipazioni.
Per attività di assunzione di partecipazioni si intende l'attività, svolta nei confronti del pubblico, di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese. Non rientra, nell’attività di cui sopra, l’assunzione di partecipazioni che non siano finalizzate all'alienazione e che, per il periodo di detenzione, non siano caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.
